
I punti chiave
Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore una novità normativa che modifica i criteri di accesso alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi), la principale indennità di disoccupazione erogata dall’Inps. Introdotta dal d.lgs. n. 192/2024 e dalla legge n. 207/2024, la nuova disposizione aggiorna l’articolo 3 del d.lgs. 22/2015, aggiungendo un requisito ulteriore in casi specifici.
La misura
La modifica riguarda i lavoratori che, nei dodici mesi precedenti al licenziamento, abbiano lasciato volontariamente un precedente impiego. In tali situazioni, per accedere alla Naspi non sarà più sufficiente la semplice perdita involontaria dell’ultimo posto di lavoro: sarà necessario aver maturato almeno tredici settimane di contribuzione nell’ambito dell’ultimo rapporto di lavoro conclusosi con il licenziamento.
A chi è rivolto
Il nuovo requisito si applica solo ai casi in cui l’interruzione precedente è avvenuta su iniziativa del lavoratore – quindi attraverso dimissioni volontarie – e non, ad esempio, per giusta causa o con risoluzione consensuale certificata. Restano invariati gli altri due criteri già previsti per l’accesso alla Naspi: lo stato di disoccupazione involontaria e la presenza di almeno tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni, nonché di trenta giornate lavorative effettive nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.
L'obiettivo
L’obiettivo dell’intervento normativo è ridefinire alcune condizioni di accesso alla misura, con un impatto selettivo limitato a situazioni specifiche, senza modificare il calcolo economico dell’indennità spettante. La nuova regola si applica esclusivamente ai casi di disoccupazione insorti a partire dal 1° gennaio 2025.
Indicazioni applicative e chiarimenti operativi sono stati forniti dall’Inps con la circolare n. 98 del 5 giugno 2025, che precisa anche quali fattispecie non configurano dimissioni volontarie e possono dunque continuare a garantire pieno accesso alla prestazione economica.