Condanne per le trasferte d’oro dell’Inps

Una sentenza della Corte dei conti obbliga dieci manager a risarcire 50mila euro all’istituto pubblico

da Roma

C’è anche un sottosegretario alle Riforme e alle Innovazioni nella Pubblica amministrazione nel consiglio d’amministrazione dell’Inps condannato dalla Corte dei conti per aver procurato, con «colpa grave», un danno all’erario.
È Gian Piero Scanu della Margherita e per i magistrati contabili non avrebbe dovuto autorizzare nel 1999, insieme agli altri, il pagamento delle spese di missione per i viaggi tra la Sardegna e Roma, l’alloggio e il vitto, a un componente del Cda, dirigente fuori ruolo dell’Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Olbia.
In tempi di tagli alla spesa, di tasse e di risparmi forzati da parte del governo Prodi colpisce che la Corte dei conti si trovi come controparte proprio un componente di questo stesso governo. E per di più con un incarico nel ministero che si occupa degli amministratori pubblici. Oltre all’attuale presidente del consiglio di amministrazione dell’Inps, Massimo Paci.
La sentenza depositata lunedì scorso è definitiva e dice basta ai rimborsi spese al Cda per le trasferte dei consiglieri da casa all’ufficio. La prima sezione della Corte dei conti condanna in sede d’appello i dieci interessati al pagamento all’Inps di 50mila euro, da ripartire tra di loro, oltre agli interessi legali. Il danno all’erario era stato fissato in oltre 63mila euro dalla sentenza di primo grado, che ha assolto gli imputati pur stabilendo l’illegittimità della delibera di spesa, ritenendo che il loro comportamento non fosse improntato a «grave colpa e scriteriatezza», anche per l’incertezza dei pareri richiesti dal Cda sulla questione. In appello la somma è stata ridotta, ma è arrivata la condanna. Per il procuratore regionale, che ha impugnato la sentenza del 2002, la colpa grave c’è, visto che gli interessati erano «ben consapevoli» di una «situazione chiaramente sfavorevole alla delibera dei rimborsi spese». La Corte dei conti gli dà ragione, sottolineando che il Cda non poteva ignorare il parere del Consiglio di Stato del 1996 e la sentenza della stessa sezione giurisdizionale centrale del 1998, in cui si chiariva che se un amministratore fuori ruolo preferisce risiedere lontano dalla sede dell’ente di nuova destinazione «può farlo, ma accollandosi l’onere e il costo del raggiungimento della nuova sede di servizio». Anche il ministero del Lavoro e quello del Tesoro si erano espressi su questa linea. Un quadro normativo chiaro, per la Corte dei conti, che accusa la difesa degli imputati di aver costruito un «alibi comportamentale» che non si regge.

E respinge l’eccezione per tardività dell’atto di citazione e la richiesta di interruzione del giudizio per la morte di uno degli imputati, Fabio Trizzino. Tutte manovre dilatorie, per i magistrati contabili, ma ora ci vuole il risarcimento e basta.

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