La decisione del Tribunale di Padova, che ha riconosciuto come infortunio sul lavoro la caduta domestica di una dipendente in smart working, apre un fronte delicato, ben oltre il singolo caso. La vicenda - sostenuta dal sindacato Fgu Gilda Unams e finita con l'obbligo di rimborso delle spese mediche - fotografa infatti tutte le ambiguità di un modello organizzativo che la pandemia ha di fatto imposto.
Il punto non è negare la tutela del lavoratore agile, prevista già dalla legge del 2017, ma evitare automatismi pericolosi. Le abitazioni private non sono luoghi di lavoro in senso tecnico: non rispettano, né possono realisticamente rispettare, gli standard di sicurezza previsti per uffici e stabilimenti. Pretendere che la responsabilità ricada sempre e comunque sul datore di lavoro significa ignorare un dato di realtà elementare: l'azienda non controlla quell'ambiente, non può ispezionarlo senza consenso e spesso si limita a informative e autodichiarazioni. Ecco perché attribuire la colpa per una caduta domestica diventa un esercizio giuridico scivoloso, che rischia di trasformare l'obbligo di protezione in una responsabilità oggettiva illimitata.
C'è poi un tema culturale.
Nel promuovere lo smart working come conquista di welfare, i sindacati hanno insistito molto sui diritti - rimborsi, dotazioni, coperture - e assai meno sui doveri. Si è evitato di aprire un confronto serio sulla corresponsabilità del lavoratore nella sicurezza. Anche perché un giudice amico si trova sempre.