Economia

Per i contratti transitori canoni con il 20% in più

I contratti transitori (durata da 1 a 18 mesi) si possono stipulare in tutta Italia. E si possono stipulare anche dove non c'è un apposito Accordo territoriale. Ma andiamo per ordine, ed illustriamo anzitutto la situazione dei canoni di riferimento a seconda dei vari casi che si possono presentare.
Il primo concreto caso prospettabile è quello di un contratto transitorio che debba essere stipulato in un comune per il quale la Confedilizia abbia sottoscritto con i sindacati inquilini il previsto Accordo territoriale per i contratti agevolati. Il canone sarà libero, fatta eccezione per quelli interessanti immobili ricadenti nelle aree metropolitane (Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania) come delimitate, oltre che nei comuni con esse confinanti e negli altri comuni capoluogo di provincia: qui occorre riferirsi per il canone all'Accordo territoriale Confedilizia-sindacati, controllando - anche, e in particolare - se per i contratti transitori (secondo una possibilità riconosciuta dal decreto ministeriale) sia stato previsto l'aumento delle fasce di oscillazione dei canoni fino ad un massimo del 20% «per tenere conto, anche per specifiche zone, di particolari esigenze locali». Veniamo ora al caso dei comuni in cui l'Accordo territoriale Confedilizia-sindacati non sia stato (per mancato accordo fra le organizzazioni) stipulato. Per fissare i canoni nei comuni sopra citati in cui esso non è libero, ma vincolato, il riferimento è a pregressi accordi o all'accordo stipulato «nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione». Anche qui occorre verificare se per i contratti transitori sia stato stabilito l'aumento anzidetto delle fasce di oscillazione.
In tutti i casi, comunque, le parti contrattuali possono di comune accordo convenire un aumento dei canoni (canoni, questa volta; non, fasce di oscillazione, come prima) fino ad un massimo del 20%, sempre per le particolari esigenze di cui si è già detto (che potrebbero anche essere differenti da quelle eventualmente previste nell'Accordo territoriale).
Le fattispecie, poi, che consentono di stipulare i contratti transitori sono individuate nei singoli Accordi territoriali Confedilizia-sindacati dei comuni interessati, o di riferimento.

In ogni comune (dotato o no di accordo) è comunque per le parti possibile stipulare contratti transitori, della durata di cui s'è detto, «per soddisfare qualsiasi esigenza specifica, espressamente indicata in contratto, del locatore o di un suo familiare ovvero del conduttore o di un suo familiare, collegata ad un evento certo a data prefissata».
* presidente Confedilizia

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