
Il buono scuola della Regione Lombardia è perfettamente costituzionale: l'aiuto economico a chi sceglie di andare alla scuola privata serve a rendere effettiva la possibilità di scelta tra l'istruzione statale e quella parificata. Ma l'aiuto concesso agli studenti delle scuole private non può essere più ricco di quanto viene concesso agli allievi delle scuole pubbliche, che si troverebbero in quel caso penalizzati. É questo il succo della sentenza del Tar lombardo che fa finalmente chiarezza su un tema da sempre controverso, e su cui durante l'ultima campagna elettorale per le regionali anche il centrosinistra si trovò diviso al proprio interno.
Il tribunale amministrativo si è espresso sul ricorso presentato dalle famiglie di due studentesse, allieve del «Dalla Chiesa» di Milano e del «Primo Levi» di San Donato, che avevano cercato invano di ottenere i sussidi regionali per l'anno scolastico 2013/2014. E, non riuscendoci, avevano presentato ricorso, sostenendo la illegittimità della norma regionale per violazione dell'articolo della Costituzione che prevede la libertà di insegnamento per le scuole private «senza oneri per lo Stato».
Di fatto, gli aiuti alle studenti delle private si traducono - secondo il ricorso delle due famiglie - in un finanziamento indiretto. Ma i giudici amministrativi hanno bocciato questa tesi: «La pluralità dell'offerta formativa - si legge belle motivazioni della sentenza depositata l'altro ieri - è tale solo se i destinatari sono realemente posti nella condizione di accedere ai percorsi scolastici offerti dalle scuole private, perché solo così si tutela la libertà di scelta e si assicura la pari opportunità di accesso ai percorsi offerti dalle scuole non statali». Il divieto costituzionale di finanziamento alle scuole paritarie non esclude «la legittimità di misure finanziare dirette a superare le condizioni di svantaggio economico degli aluunni», posto che «le scuole private che ottengono la parità scolastica fanno parte a pieno titolo del sistema nazionale dell'istruzione e svolgono un servizio pubblico».
Ciò premesso, a non essere accettabile per i giudici del Tar è che la normativa della Regione Lombardia finisca con il privilegiare in certi casi gli studenti «privati» delle scuole a pagamento rispetto a quelli «pubblici», o che comunque non pagano una retta.
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