Roma - La Corte Costituzionale -
secondo quanto appreso dall’Ansa - si avvia a dichiarare
l’illegittimità della norma anti-precari adottata con la manovra
dell’agosto 2008 per arginare gli effetti dei numerosi ricorsi dei
lavoratori a termine nelle Poste. La decisione è stata presa in un delle
ultime camere di consiglio della Consulta che nei prossimi giorni
depositerà le motivazioni. Ad essere stato bocciato è l’articolo 4 bis del
decreto legislativo 368 del 2001 introdotto dal decreto fiscale della
scorsa estate.
L'articolo "incriminato" L’articolo 4bis che si avvia a cadere sotto la
scure della Consulta prevede che, in caso di violazione delle legge
in materia di contratto di lavoro, al lavoratore con un giudizio
pendente alla data del 22 agosto 2008 non spetti l’assunzione a
tempo indeterminato e il risarcimento delle retribuzioni maturate
bensì un indennizzo di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un
massimo di sei mensilità dell’ultima busta paga. Il diritto
all’assunzione non viene toccato, invece, per chi ha deciso di fare
causa dopo il 22 agosto.
L'opinione dei giudici In questo modo, però, secondo i giudici
costituzionali, si verrebbe a creare una disparità di trattamento,
perchè situazioni di fatto assolutamente identiche sono state
regolate in modo ingiustificatamente diverso per la semplice e del
tutto casuale circostanza della pendenza di un giudizio a una
determinata data.
Se i giudizi pendenti si risolveranno in futuro a favore dei precari,
la decisione della Corte Costituzionale costerà inevitabilmente un
danno economico notevole a Poste Spa. Ma non solo. La norma
anti-precari, pensata principalmente per le Poste, di fatto ha
coinvolto anche altri settori del lavoro a tempo determinato: durante
l’udienza pubblica a palazzo della Consulta, lo scorso 23 giugno,
erano presenti gli avvocati di elettricisti, giornalisti etc. Verò è però
che dei 19 ricorsi alla Corte Costituzionale, la maggior parte erano di
Tribunali di tutta Italia dinanzi ai quali pendevano centinaia di casi di
precari delle poste (che nella misura del 15% dell’organico possono
essere assunti a tempo e non oltre 4-6 mesi).
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