Inps, Quota 103: "no" al cumulo tra pensione e reddito da lavoro

L’istituto pensionistico ha ribadito il divieto di cumulo tra lavoro e pensione con Quota 103

Inps, Quota 103: "no" al cumulo tra pensione e reddito da lavoro
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No alla possibilità di “arrotondare” se si va i pensione con Quota 103. L’Inps, con il messaggio 1681, ha chiarito che coloro i quali accedono all’anticipo flessibile della pensione (di cui abbiamo parlato in un precedete articolo de IlGiornale.It) non potranno avere altro reddito derivante da qualsiasi tipologia di attività lavorativa, anche se svolta fuori dal nostro Paese.

Nei fatti, dunque, l’istituto pensionistico ha ribadito un limite piuttosto stringete che differenzia diritti e doveri del pensionato “ordinario” e del pensionato “anticipato”.

Difatti, chi si trova in questa seconda categoria avendo maturato i requisiti da Quota 103 (62 anni di età anagrafica e 41 di versamenti contributivi) non potrà “arrotondare” l’importo del proprio assegno svolgendo attività lavorativa, a prescindere dall’importo che ne deriva.

Situazione diversa, invece, per coloro i quali accedano alla pensione ordinaria o per sopraggiunti limiti di età anagrafica e contributiva.

Vediamo perché.

Cumulabilità della pensione con reddito da lavoro

A partire dal primo gennaio 2009, secondo quanto stabilito dal D.L. 112/2008, è prevista la piena cumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro sia nel caso in cui si tratti della pensione retributiva, sia nel caso si tratti della pensione contributiva: “A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente”.

Fanno eccezione le fattispecie previste all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758 come nel caso di lavoratore che percepisce un assegno ordinario di invalidità o pensione di inabilità.

A livello di tassazione, la pensione e i redditi da lavoro si cumulano con il reddito complessivo da cui potrà sarà determinato lo scaglione Irpef e la conseguente applicazione dell’aliquota fiscale; gli ulteriori contributi versati, in questo modo, si cumulano con la prima pensiono e possono dare luogo a un’ulteriore rendita “pensione supplementare” riconosciuta, normalmente trascorsi i 5 anni.

Le medesime regole non valgono, però, per i pensionati “anticipati” tra cui, dunque, i vari Quota 100, Quota 102 e Quota 103. Per questa categoria, invece, lo svolgimento di ulteriore attività presuppone il congelamento della posizione pensionistica assunta.

Si tratta dunque di un divieto di cumulo che dovrebbe valere per il periodo che intercorre tra l’attivazione della pensione richiesta (nel caso di Quota 103 i 62 anni) e il raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia che al momento si attesta a 67 anni.

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