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Prescrizione bollette acqua, luce e gas: quando non pagarle

La legge di Bilancio 2018 ha introdoto i termini di prescrizione a 2 anni per luce, gas e acqua

Prescrizione bollette acqua, luce e gas: quando non pagarle
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Cosa succede se non si paga la bolletta

Può capitare a tutti di dimenticarsene, magari perché presi dal lavoro o perché si sta facendo un trasloco. Fatto sta che quando non si paga una bolletta di luce, gas, acqua e altri servizi, il fornitore dell'utenza richiede giustamente il saldo degli importi dovuti, ma ci sono dei limiti di tempo entro cui questa richiesta è valida, perché anche le bollette vanno in prescrizione.

Quando vanno in prescrizione le bollette

Secondo quanto previsto dall'art. 2934 del Codice Civile trascorso un determinato periodo di tempo viene meno il diritto di esercitare una specifica azione che può riguardare tanto la condanna per un reato quanto la richiesta del pagamento di una bolletta. Per la legge la prescrizione ordinaria dei debiti ha un limite temporale di 10 anni ma per le bollette di luce, acqua e gas ci sono delle regole specifiche a seguito di alcune modifiche intervenute negli ultimi anni.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), difatti, con la Delibera n. 97/2018/R/com ha applicato quanto previsto dalla Legge di Bilancio del 2018 relativamente alla riduzione dei termini di prescrizione per i consumi di energia elettrica, gas e acqua.

Prescrizione bollette luce, gas e acqua: dopo quanti anni

Il limite temporale previsto, così, è passato da 5 a 2 anni ma con qualche differenza:

  • Per le forniture dell’energia elettrica, difatti, i nuovi termini di prescrizione - 2 anni - riguardano le bollette successive al 1° marzo 2018, mentre per resta a cinque anni per le bollette relative al periodo antecedente;
  • Per quanto riguarda le bollette del gas, invece, i nuovi termini di prescrizione sono entrati in vigore a partire dal 1° gennaio 2019 e pertanto le bollette scadute prima di tale termine continuano a prescriversi dopo cinque anni;
  • Per le bollette dell’acqua i termini di prescrizione a 2 anni sono entrati in vigore a partire dal 1° gennaio 2020 con conseguenza che le bollette precedenti a tale data si prescrivono in cinque anni.

Per energia elettrica, gas e acqua, la prescrizione biennale è valida sia per i consumatori che per le microimprese mentre per tutte le altre utenze - ad esempio quelle telefoniche - restano invariati i limiti temporali di cinque anni. Bisogna fare attenzione, però, la cancellazione del debito è valida solo nel caso in cui durante tutto l’arco di tale tempo, il debitore non abbia ricevuto alcun sollecito di pagamento o messa in mora; il creditore, dunque, deve essere stato completamente inerte.

Caso in cui la prescrizione può essere interrotta

I termini di prescrizione, pertanto, possono essere interrotti solo attraverso una formale lettera di diffida della società fornitrice dell'utenza che deve essere inviata tramite raccomandata A/R o con posta elettronica certificata (solo per aziende, professionisti e partite Iva). Non hanno valore legale, invece: la telefonata del call center di recupero crediti; le lettere inviate con posta ordinaria; il sollecito contenuto nella bolletta successiva.

In caso di sollecito formale, la prescrizione si interrompe e inizia a decorrere nuovamente dal giorno successivo.

Come viene calcolata la prescrizione?

La data da cui si inizia a calcolare il termine di prescrizione è quella successivo al giorno di scadenza della bolletta. Bisogna fare attenzione: in alcuni casi i fornitori inseriscono nelle bollette successive anche dei conguagli che possono fare riferimento a bollette già pagate o, comunque, precedenti. Nel caso in cui si dovesse ricevere un sollecito di pagamento dopo 2 anni dalla data di scadenza effettiva della bolletta il consumatore avrebbe il diritto di non pagare in virtù del fatto che la bolletta sarebbe già andata in prescrizione.

Come far valere la prescrizione biennale?

Di solito un'azione legale per una bolletta è improbabile; pertanto, non è quasi mai necessario ricorrere all’Autorità giudiziaria per l'accertamento dell’intervenuta prescrizione.

Si può contestare una bolletta prescritta, pertanto, presentando reclamo - preferibilmente con raccomandata A.r. o con pec - alla società fornitrice. In questo caso, nella comunicazione dovranno essere indicati:

  • i dati dell'intestatario e dell'utenza;
  • nome, cognome e codice POD (luce) o codice PDR (gas);
  • i motivi del reclamo;
  • copia del documento d'identità;
  • la fattura o il sollecito ricevuto oltre i termini.

Nel caso in cui la società fornitrice decidesse di far notificare un decreto ingiuntivo, però, è possibile opporsi entro 40 giorni dalla notifica contestando la prescrizione del diritto di credito. Identica azione dovrà essere svolta nel caso in cui la società avesse deciso di citare in giudizio il consumatore.

Prima di arrivare alle vie legali, però, è obbligatorio il tentativo di mediazione: per le bollette di luce, acqua e gas l’istanza va presentata all’Arera; per le bollette del telefono, invece, l'istanza andrà presentata al Co.re.Com. (Comitato Regionale per le Comunicazioni).

Se il tentativo di conciliazione non avesse esiti positivi si potrà procedere in via giudiziale - dinanzi al giudice di pace - a mezzo del proprio avvocato.

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