Economia

Novità sui buoni pasto: ecco cosa cambia

Novità sui buoni pasto: ecco cosa cambia

I lavoratori che ricevono buoni pasto potranno utilizzarli anche "nell’ambito delle attività di agriturismo, di ittiturismo", nei mercatini e negli spacci aziendali. Questa e altre novità sono contenute nel decreto del ministero dello Sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, "Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del dl 18 aprile 2016, n. 50", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.186 del 10 agosto scorso.

Vediamo quali sono le principali novità. I ticket saranno utilizzabili per l’intero "valore facciale" (non ci sarà il resto) e saranno cumulabili fino a un massimo di otto. In forma cartacea o elettronica, i buoni saranno spendibili "esclusivamente dai lavoratori subordinati a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato". I ticket "non sono cedibili né cumulabili oltre il limite di 8 buoni, non si potranno vendere o convertire in denaro e saranno utilizzabili solo dal titolare. Inoltre, sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore".

Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell’Iva "prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo". Il buono pasta cartaceo va datato e firmato. Per il buono elettronico "l’obbligo di firma del titolare è assolto in via digitale, associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso".

Per contrastare le truffe le società di emissione "sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono". L’articolo 3 del decreto pubblicato ieri in Gazzetta elenca tutti i vari tipi di esercizio in cui si possono spendere i ticket.

Sono compresi quelli preposti a esercitare "la somministrazione di alimenti e bevande; l’attività di mensa aziendale ed interaziendale; la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare (quindi i mercati e mercatini ndr); la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari; la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi", agriturismi e ittiturismi.

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