Si rassegnino le famiglie che aspettavano quell'alloggio popolare. Si rassegnino, almeno per ora. Perché, stabilisce il Tar della Lombardia, «nel bilanciamento dei contrapposti interessi» dell'inquilino e dell'Aministrazione, deve prevalere «il mantenimento dell'alloggio» per il primo. Anche se questo ha ceduto per quattro mesi l'appartamento al fratello. Abusivamente. Oggetto del contendere un appartamento di Edilizia residenziale pubblica in via Monte Falterona 3. Dopo una serie di controlli svolti tra il 6 novembre 2007 e il 28 febbraio 2008 dall'Aler prima e dalla Polizia locale poi, in cui si accertava l'assenza del legittimo assegnatario dell'alloggio e l'ingresso abusivo del fratello che sosteneva di trascorrere lì gli arresti domiciliari, il direttore di Settore del Comune il 30 settembre aveva notificato al 54enne il decreto di decadenza dell'assegnazione dell'appartamento, intimandogli di lasciarlo entro e non oltre 30 giorni pena l'esecuzione forzata dello sfratto. Il tutto sulla base di due sentenze della Cassazione (n. 6371/1988 e n.6785/1988) secondo le quali sussiste l'ipotesi di abbandono di alloggio pubblico con riferimento al dato obiettivo dell'allontanamento non autorizzato per oltre tre mesi indipendentemente dalla volontà dell'assegnatario di lasciarlo definitivamente e indipendentemente dalle cause dell'abbandono. Una giurisprudenza ribadita anche dalla Corte costituzionale (ordinanza 229/1995) secondo la quale le eventuali esigenze di movimento e altre necessità urgenti, come quelle inerenti alla salute, possono essere tempestivamente prospettate all'ente gestore dall'assegnatario. Il direttore di Settore, motivando le sue ragioni al Tar dopo il ricorso dell'assegnatario, sottolineava che è «preciso compito» del Comune vigilare sulla regolare assegnazione delle case Erp per «impedire, tra l'altro, che gli alloggi non vengano meno al fine cui sono destinati, cioè assicurare la necessità primaria abitativa degli aventi diritto» a fronte «delle innumerevoli richieste di alloggi provenienti da sfrattati, da senzatetto o da casi di assoluta rilevanza sociale (malati terminali», nonché dai concorrenti in graduatoria utile di Bando di concorso (circa 17mila nuclei familiari)». Il ricorrente, però, ha documentato di essere affetto da enfisema polmonare e bronchite cronica, di essere stato ricoverato periodicamente in ospedale (per quanto in periodi precedenti e successivi ai mesi contestati dal Comune), affermando di essere stato assente solo per 42 giorni. E in merito alla cessione abusiva della casa, ha ammesso di averla condivisa con il fratello, ma sostenendo di averlo ospitato «in buona fede» per evitare «l'illegittimo esproprio o l'occupazione dello stesso alloggio da parte» di altre persone.
Infine ha documentato la sua posizione di invalidità al 100 per cento e di vivere solo della pensione di invalidità «di irrisori importi» e dunque di «essere persona bisognosa e facente parte delle categorie protette». Ragioni che sono state accolte dai giudici.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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