Attivata clausola difesa comune: ecco cosa significa per l'Ue

La "clausola per la difesa comune" evocata ieri dal presidente francese e la cui applicazione è stata chiesta ed ottenuta - per la prima volta nella storia della Ue - nel Consiglio dei ministri della Difesa di oggi, è contenuta nell’articolo 42, al punto 7, primo articolo della Sezione 2 del Trattato di Lisbona intitolata "Disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune"

Attivata clausola difesa comune: ecco cosa significa per l'Ue

La "clausola per la difesa comune" evocata ieri dal presidente francese e la cui applicazione è stata chiesta ed ottenuta - per la prima volta nella storia della Ue - nel Consiglio dei ministri della Difesa di oggi, è contenuta nell’articolo 42, al punto 7, primo articolo della Sezione 2 del Trattato di Lisbona intitolata "Disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune". Dopo il via libera ministeriale di oggi, non sono previsti ulteriori passaggi nella procedura comunitaria trattandosi di una forma di solidarietà da concertare bilateralmente.

Nel paragrafo 1 dell’art. 42 è scritto: "La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che l’Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L’Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L’esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri".

Nel paragrafo 7, attivato dalla Francia, è scritto: "Qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri. Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni assunti nell’ambito dell’Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico (Nato, ndr) che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l’istanza di attuazione della stessa". Nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’art.

222, è previsto l’intervento diretto con missioni militari della Ue che può essere richiesto in caso di attacchi terroristici, ma in questo caso la procedura sarebbe stata molto più complessa con un’approvazione all’unanimità nel Consiglio Europeo di capi di stato e di governo.

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