Il Parlamento ha completato l'intero percorso legislativo sulla riforma costituzionale della giustizia: con il voto del Senato della Repubblica, che ha dato l'ok al nuovo provvedimento sulla separazione delle carriere con 112 sì, 59 no e 9 astenuti, la legge voluta dal ministro Carlo Nordio è stata approvata definitivamente nella sua quarta e ultima lettura come prevista dall'articolo 138 della Costituzione italiana. "Oggi compiamo un passo importante verso un sistema più efficiente, equilibrato e vicino ai cittadini. Un traguardo storico e un impegno concreto mantenuto a favore degli italiani. Governo e Parlamento hanno fatto la loro parte, lavorando con serietà e visione - scrive Giorgia Meloni su X -. L'Italia prosegue il suo cammino di rinnovamento, per il bene della Nazione e dei suoi cittadini. Perché un'Italia più giusta è anche un'Italia più forte".
Ora, di fatto, comincerà una campagna elettorale piuttosto lunga, che durerà circa fino alla tarda primavera del 2026, quando verrà fissata la data in cui si terrà il referendum confermativo sottoposto ai cittadini. Se vincerà il Sì, la riforma entrerà ufficialmente in vigore; se invece s'imporrà il No, non se ne farà nulla. Ribadendo che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere e si specifica che "è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente" e che i magistrati "si distinguono tra loro soltanto per la diversità delle funzioni", s'introduce il principio delle "distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti", la cui disciplina viene demandata alle norme sull'ordinamento giudiziario. In assenza di previsioni costituzionali, risulta di fatto demandata alla legge ordinaria sia la disciplina del concorso (potrà essercene uno unico concorso oppure due diversi) sia la competenza per la formazione dei magistrati (Scuola Superiore della Magistratura).
I due nuovi Csm
Le competenze dell'unico organo di autogoverno della magistratura vengono ripartite in tre nuovi organi: dall'attuale unico Consiglio Superiore della Magistratura si passa infatti a due Csm e un'Alta Corte disciplinare. Il Consiglio Superiore della Magistratura giudicante e quello della magistratura requirente verranno presieduti entrambi dal Presidente della Repubblica. La loro composizione verrà effettuata per sorteggio da un elenco per i componenti laici, mentre ci sarà un sorteggio secco per i togati. In particolare, ci sarà un membro togato di diritto - rispettivamente il primo presidente della Cassazione (Csm giudicante) e il procuratore generale della cassazione (Csm requirente) - poi un terzo di membri laici vengono estratti a sorte da un elenco predisposto dal Parlamento in seduta comune (devono essere professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio) e due terzi di membri togati estratti a sorte tra tutti i magistrati.
I componenti vengono designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva e non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. Rispetto ad oggi la sostanziale novità è che viene esclusa la competenza del Csm in tema di provvedimenti disciplinari.
I componenti e le funzioni dell'Alta Corte disciplinare
La nuova Alta Corte disciplinare assorbe funzioni oggi svolte dal Csm e dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili (in sede di impugnazione). Ci saranno 15 giudici: tre laici, nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio, tre laici estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità presidente eletto dall'Alta Corte tra i laici, cioè tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o tra quelli estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni. L'incarico non può essere rinnovato. Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'A.C. e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.
Si prevede infine una deroga alla separazione delle carriere stabilendo che il Csm giudicante possa nominare per meriti insigni quali consiglieri di Cassazione (e, quindi, giudici) i magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni. I pubblici ministeri, pertanto, potranno diventare giudici per meriti insigni, su designazione del Csm giudicante.