Anche se non è un giornalista, Fabrizio Corona gode ugualmente del diritto di cronaca e di critica: e quindi le sue "uscite" sui social possono essere oscurate solo quando trascendono nell'insulto, come quando ha definito Alfonso Signorini "lurido porco", o quando ha pubblicato una fotografia nuda dello stesso Signorini, o lo ha accusato senza prove di ricattare sessualmente gli aspiranti ospiti del Grande Fratello. Per questo il sequestro urgente e integrale dei contenuti relativi a Signorini e dei dispositivi di Falsissimo e degli altri canali di Corona, disposto il 26 gennaio scorso da un giudice milanese, viola in parte la libertà di espressione. Lo ha deciso ieri il tribunale di Milano con una nuova ordinanza: restano in piedi l'ordine di rimuovere dal web i contenuti offensivi. Tutto il resto potrà restare online.
La nuova puntata dello scontro giudiziario tra Corona e Signorini porta la firma della Prima sezione civile del Tribunale, presieduta dal giudice Andrea Borrelli. L'ordinanza viene letta in modo opposto dalle due parti: per gli avvocati di Signorini, cioè Domenico Aiello e Daniela Missaglia, si tratta di una vittoria perché "la decisione afferma con chiarezza che la libertà di espressione non può essere utilizzata per attribuire fatti gravissimi in assenza di qualsiasi riscontro". Per Ivano Chiesa e gli altri legali di Corona, l'ordinanza di ieri è invece "una seppur parziale vittoria" per il loro assistito.
La lettura integrale dell'ordinanza giustifica più la soddisfazione di Corona che quella di Signorini. Il provvedimento d'urgenza del 26 gennaio viene criticato apertamente in numerosi passaggi, a partire dall'ordine di consegnare in cancelleria tutti i supporti fisici "in possesso di Corona che contengano i documenti, le immagini e i video relativi alla sfera privata del Signorini, nonché relativi alla corrispondenza telematica e non telematica tra questo e soggetti terzi". Per il tribunale è troppo generico, anche perché il ricorso di Signorini è "affetto da insufficiente specificazione delle condotte di Corona ritenute diffamatorie o comunque illecite", con una "descrizione assai scarna nella descrizione di specifici comportamenti" illeciti di Corona. Non è legittimo sequestrate tutto il materiale su Signorini in mano a Corona "anche al fine di scongiurare il rischio che il diritto garantito dall'art. 21 Cost. (anche a chi, come Corona, non è giornalista professionista) possa risultare ingiustificatamente compresso".
Invece non è lecito assimilare Signorini a un porco, "animale noto per la sua insensibilità al sudiciume e per il cattivo odore che emana", né accusarlo della responsabilità di ricatti sessuali "come se essa fosse già emersa sulla base di riscontri inconfutabili". Per il resto, per il tribunale diritto di critica e di cronaca prevale anche sulla privacy. Ma a carico di Corona resta comunque il blocco dei suoi canali da parte di Meta, contro cui fare ricorso è più complicato.